Assegno di mantenimento dei figli – quando considerare raggiunta la loro indipendenza economica
15 Febbraio 2020
Prezzi sproporzionati: AGCM interviene nel settore della vendita di prodotti igienizzanti e di mascherine
28 Febbraio 2020
Mostra tutti

Codice dell’Ordinamento Militare: adesso il diritto di difesa può anche essere svolto da un avvocato

Nel Codice dell’Ordinamento Militare (COM), istituito con il Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, l’articolo 1370 relativo alla “contestazione degli addebiti e il diritto di difesa”, indica che nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che sono state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.

Il militare inquisito è assistito da un difensore da lui scelto fra militari in servizio, anche non appartenenti al medesimo ente o Forza Armata nella quale egli presta servizio o, in mancanza, designato d’ufficio. Il difensore designato d’ufficio non può rifiutarsi salvo sussista un legittimo impedimento e non può esercitare l’ufficio di difensore più di sei volte in dodici mesi. Sempre il comma 3 del medesimo articolo definisce pure le caratteristiche e gli obblighi che tale militare difensore deve avere e ottemperare.

Quanto indicato in epigrafe rimane tutto invariato tranne per i procedimenti di stato per i militari inquisiti, in virtù di quanto indicato dal nuovo Decreto Legislativo n. 173 del 27 dicembre 2019 (disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 05 febbraio 2020 ed entrato in vigore il 20 febbraio 2020. Le sanzioni di stato sono provvedimenti discrezionali afflittivi che comportano il venir meno (in via temporanea o definitiva) del rapporto di impiego pubblico e, a differenza di quelli di corpo, producono effetti al di fuori dell’organizzazione militare. Esse attengono a violazioni della disciplina che rendono inconciliabile la permanenza del soggetto nell’ambito militare e sono:

  • la sospensione disciplinare dall’impiego (sospensione dal servizio);
  • la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado (solo personale in congedo);
  • la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del Militare;
  • la perdita del grado per rimozione.

avvocato militare studio legale per diritto militare codice dell'ordinamento militareAlla luce del nuovo Decreto Legislativo n. 173 del 27 dicembre 2019, per quanto riguarda il diritto di difesa nei procedimenti disciplinari di stato, il militare può adesso anche farsi assistere da un avvocato iscritto all’albo. L’avvocato non sostituisce il miliare difensore, ma è in aggiunta ed è a spese del militare inquisito. Il D.Lgs 173/19 all’art. 1 comma 1 lett. dd) , con decorrenza dal 20.02.2020, ha inserito un nuovo comma all’art. 1370 del Codice dell’Ordinamento Militare che così detta: “all’articolo 1370, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore di cui ai commi 2 e 3, può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro.»”.

Quindi per quanto sopra indicato, l’avvocato estende le proprie difese e la sua strategia difensiva anche per quei militari che incorrono nelle varie fasi del procedimento disciplinare di stato. La possibilità di avvalersi di un avvocato per tutelare il proprio diritto di difesa nei procedimenti di Stato, non si estende alla difesa contro i procedimenti delle sanzioni disciplinari di Corpo (rimprovero, consegna, consegna di rigore).

Scarica in pdf il D.Lgs 27 dicembre 2019, n. 173: Decreto Legislativo n. 173 del 27 dicembre 2019 Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020

 

Lo studio legale MOLEGALE esegue assistenza legale sul diritto militare e su tutte le tematiche ad esso collegate (ricorsi gerarchici, ricorsi al TAR, memorie difensive, assistenza legale nel processo penale militare, assistenza per interrogatori innanzi al Procuratore Militare, ecc.). Se vuoi assistenza legale puoi proporci il tuo caso scrivendo nella seguente pagina: https://www.molegale.it/contatti/

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Translate »