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Corte Costituzionale: illegittime alcune disposizioni della legge “Buona Scuola”

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della recente legge di riforma della scuola (articolo 1, comma 110, della legge della “Buona Scuola”, 13 luglio 2015, n. 107 e, in via consequenziale, dell’articolo 17, comma 3, del successivo decreto attuativo di cui al d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59), nelle porzioni ove escludono dalla partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale docente gli insegnanti già assunti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali. La pronuncia della Corte Costituzionale è immediatamente esecutiva, ed è destinata ad applicarsi dalle prossime procedure concorsuali di reclutamento dei docenti.

La disposizione censurata esclude dai concorsi pubblici per il reclutamento dei docenti coloro che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali. In questo modo, il diritto di partecipare al concorso pubblico è condizionato alla circostanza – invero “eccentrica” rispetto all’obiettivo della procedura concorsuale di selezione delle migliori professionalità – che non vi sia un contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della scuola statale. Di contro, un’analoga preclusione non è prevista per i docenti con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze di una scuola privata paritaria, né per i docenti immessi nei ruoli di altra amministrazione.

corte costituzionale e buona scuolaLa contestata esclusione si fonda sulla durata del contratto (a tempo determinato, ovvero a tempo indeterminato) e sulla natura del datore di lavoro (scuola pubblica o scuola paritaria; amministrazione della scuola o altre amministrazioni). Tuttavia, nessuno di tali criteri appare funzionale all’individuazione della platea degli ammessi a partecipare alle procedure concorsuali, le quali dovrebbero, viceversa, essere impostate su criteri meritocratici, volti a selezionare le migliori professionalità. Ciò premesso, la ratio dell’esclusione in esame non può essere ravvisata nella finalità di assorbimento del precariato. Va inoltre rilevato, in una prospettiva di sistema, che la preclusione imposta ai docenti di ruolo può rivelarsi ininfluente ai fini dell’obiettivo asseritamente perseguito, non arrecando alcun sostanziale vantaggio in termini di migliore allocazione delle risorse lavorative. Infatti, l’accesso ai concorsi dei docenti con contratto a tempo indeterminato darebbe luogo, nel caso di esito favorevole, all’assunzione degli stessi nella “nuova” posizione, con conseguente scopertura della posizione precedentemente ricoperta, che potrebbe, quindi, essere successivamente assegnata ad altri.

Quanto in epigrafe è stato deciso dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 251/2017, udienza pubblica del 07/11/2017, depositata il 06/12/2017 e pubblicata in G.U. il 13/12/2017 n. 50.

 

Scarica in pdf la Sentenza n. 251/2017 della Corte Costituzionale: Corte Costituzioinale sentenza 251 del 2017

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