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Disciplina della Riserva Selezionata delle Forze Armate italiane – varianti in arrivo da un disegno di legge

Le Forze per il completamento volontarie sono un bacino di personale a cui la Forza armata ricorrere in tempo di pace per il completamento delle posizioni organiche vacanti nell’ambito di unità e comandi e sono costituite dal personale in congedo delle varie categorie (ufficiali, sottufficiali, militari di truppa), che ha fornito la propria disponibilità al richiamo in servizio, richiamabile su base volontaria. Il personale da richiamare viene individuato e selezionato a cura dei comandi operativi intermedi, da comandi di brigata e da comandi di reggimento, in stretta collaborazione con i comandi regione militare, i comandi militari dell’esercito e centri documentali. Nell’ambito delle Forze di completamento volontarie, per la sola categoria degli ufficiali, lo Stato Maggiore dell’Esercito ha avviato il progetto «riserva selezionata» al fine di disporre di un bacino di personale maschile e femminile, in possesso di particolari professionalità d’interesse non compiutamente disponibili nell’ambito della stessa, per soddisfare eventuali esigenze operative, addestrative e logistiche.

Proprio l’accresciuto impegno delle nostre Forze armate nelle missioni internazionali di peacekeeping, di stabilizzazione e ricostruzione, di cooperazione civile e militare nonché la crescente complessità dei compiti da esercitare sul territorio nazionale, hanno evidenziato l’utilità di disporre sempre di più di professionalità esterne.

riserva selezionata forze di completamento forze armate avvocato studio legaleRelativamente alla possibilità di procedere al richiamo in servizio di ufficiali appartenenti al bacino delle Forze di completamento della riserva selezionata, il quadro normativo attuale di riferimento è il decreto legislativo del 28 gennaio 2014 n. 8, che prevede che l’Ufficiale nella riserva di complemento, previo consenso dell’interessato, può essere richiamato in servizio secondo le modalità di cui all’art. 987, purchè non abbia superato il 56° anno di età, se ufficiale superiore, e il 52° anno di età, se ufficiale inferiore. Recentemente con il DDL S. 939 (Disegno di Legge del Senato della Repubblica) concernente la modifica all’articolo 988-bis del Codice dell’Ordinamento Militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente i richiami in servizio dalla riserva di complemento, si finalizza ad innalzare i limiti di età previsti per il richiamo in servizio degli ufficiali della riserva selezionata, al compimento del 60° anno di età, senza distinzione alcuna tra gli ufficiali superiori ed inferiori; nonché la disponibilità di un bacino più ampio di ufficiali ancor più specializzati che intendono mettere la propria professionalità a disposizione della Forza armata; e, non ultimo, l’adeguamento dei limiti di età con quanto previsto da altri Paesi NATO.

L’articolo 988-bis del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, verrebbe sostituito dal seguente:

«Art. 988-bis. (Richiami in servizio dalla riserva di complemento) – 1. L’ufficiale nella riserva di complemento, previo consenso dell’interessato, può essere richiamato in servizio per le esigenze connesse con le missioni all’estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero, secondo le modalità di cui all’articolo 987, purchè non abbia superato il 60° anno di età, senza distinzione tra ufficiale superiore e ufficiale inferiore ».

Nell’ultima seduta della 4° Commissione permanente Difesa – (Seduta n. 54) sono state prese in esame anche i seguenti punti:

  • il periodo di richiamo non può superare i 270 giorni in un anno;
  • l’organizzazione di un corso unico con cadenza triennale, per tutte le Forze armate, per la formazione degli ufficiali della riserva selezionata, in luogo dell’attuale formazione svolta autonomamente dalle singole Forze armate;
  • una delega al Governo in materia di avanzamento degli ufficiali della riserva selezionata, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, al fine di disporre una progressione di carriera specifica per gli ufficiali della riserva selezionata.

La 4ª Commissione permanente (Difesa) si è riunita l’ultima volta in sede redigente per il disegno legge (DDL S. 939) il 18 febbraio 2020, vedremo in futuro quanto chiuderà i lavori per vedere operative le nuove disposizioni.

 

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1 Comment

  1. Marco Montori ha detto:

    Mia figlia odontoiatria, ha finito il primo anno anno di specializzazione in chirurgia odontoiatrica, come potrebbe entrare a far parte degli ufficiali della riserva

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