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Separazione: l’ex-coniuge che parcheggia troppo i figli dai nonni e dalla baby sitter rischia di perdere l’affidamento della prole

A gennaio 2003, la Corte di Cassazione con la sentenza 648, ha respinto il ricorso di un papà cui i giudici, dopo la separazione dalla moglie, avevano prima affidato e poi tolto i figli minori perchè impossibilitato ad occuparsi a tempo pieno dei bambini per ragioni di lavoro.

La ragione fondamentale, ricavabile dalla sentenza nel suo complesso, per cui la corte affida i due minorenni alla madre, consiste nel fatto che ella, anche dopo la separazione, ha svolto effettivamente, nei limiti di tempo che le erano concessi dal regime di visita, il ruolo materno, tenendo con se i figli ogni giorno, accudendoli e curandone i rapporti con l’ambiente esterno; per contro, il genitore affidatario, per necessità o per qualsiasi altro motivo, ha avuto un ruolo meno incisivo, delegando a terzi (nonna, baby sitter) molte funzioni che bambini di quella età attendono solitamente dalla madre.

Questa circostanza, basata su dati che la corte di merito ritiene incontrovertibili (relazioni, ammissioni delle parti), concorre a determinare l’esigenza, manifestata dai due minori e specialmente dal più piccolo, di vivere con la madre.

Ma, nello stesso tempo, consente di superare (rendendolo non significativo, a confronto con la suddetta esigenza e con il corrispondente beneficio) l’argomento che fa leva sul trauma, in parte inevitabile, del cambiamento di abitazione.affidamento dei minori avvocato studio legale

Pertanto, nell’economia della sentenza impugnata, l’affidamento alla madre avviene nell’esclusivo interesse dei minori, sia per soddisfare la suddetta loro esigenza sia per confermare la situazione giuridica (affidamento) a quella di fatto (è la madre che si è comportata e si comporta effettivamente come se fosse affidataria).

In conclusione, è inesatto affermare che il giudice a quo abbia affidato i bambini alla madre perché costei aveva avuto un tardivo soprassalto d’istinto materno, senza badare al trauma derivante dal cambiamento d’abitazione e di stile di vita.

È invece conforme al vero che la sentenza impugnata dispone tale affidamento perché lo considera più conforme all’interesse dei bambini, nonostante le obbiezioni sollevabili sul conto della donna, superate dalla Corte, e nonostante il possibile trauma per il cambiamento di abitazione, superabile dai bambini perché accettato, in virtù della desiderata convivenza con la madre.

Pertanto con sentenza n. 648/03 la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il genitore separato, impossibilitato ad occuparsi a tempo pieno dei bambini per ragioni di lavoro, ricorra ad una babysitter ovvero alla nonna, corre il rischio di perdere l’affidamento dei figli allorquando l’altro coniuge dimostri di essere in grado di seguire i bambini in tutte le loro attività.

 

Scarica in pdf la sentenza della corte di Cassazione n. 648 del 2003: Corte di Cassazione Sentenza n. 648 del 2003

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