La responsabilità dell’istituto scolastico non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso il complesso degli obblighi che la scuola assume all’atto dell’iscrizione. Nella specie, la domanda risarcitoria era stata avanzata dagli attori ai sensi dell’art. 2048 cod. civ., sicché non era possibile invocare la tutela aquiliana nel caso in cui si deduce l’esistenza di un obbligo che trova la propria fonte esclusivamente in una disciplina contrattuale. Pertanto se uno studente si fa male in bagno, durante l’orario delle lezioni, in assenza del personale della scuola, l’istituto scolastico ha una responsabilità diretta. La Corte ha quindi accolto il ricorso presentato dai due genitori riconoscendo una responsabilità contrattuale diretta dell’Istituto scolastico nella mancata vigilanza. Quanto indicato dalla Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 8047/2016.

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