La Cassazione, con l’ordinanza n. 2007/2025, affronta la complessa questione dell’addebito della separazione in relazione all’allontanamento dalla casa coniugale. La vicenda giudiziaria muove dall’iniziale decisione del Tribunale di Torino, che rigetta le reciproche domande di addebito, per poi giungere in Corte d’Appello, dove la situazione cambia radicalmente con l’addebito della separazione al marito.
Il principio cardine ribadito dalla Suprema Corte è che l’allontanamento dalla casa familiare non costituisce sempre e automaticamente motivo di addebito. Nella fattispecie,l’allontanamento della moglie tra il 2008 e il 2009 viene considerato privo di efficacia causale sulla crisi coniugale, in quanto avvenuto con il consenso del marito e non in modo definitivo. Anzi, la moglie e la figlia tornavano periodicamente nella casa coniugale.
Diversamente, la Corte valorizza il comportamento del marito nel periodo 2012-2014, caratterizzato da offese verbali e violenze psicologiche che hanno reso intollerabile la convivenza. La Cassazione conferma questa impostazione, escludendo qualsiasi rilevanza causale alla relazione extraconiugale del marito successiva al 2019, ritenuta conseguente a una crisi ormai consolidata.
Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’art. 151 del Codice Civile: la separazione può essere addebitata solo se vi è stata una violazione dei doveri coniugali tale da rendere intollerabile la convivenza. Ne consegue che l’allontanamento dalla casa familiare, pur configurando una violazione del dovere di coabitazione, assume rilievo di addebito solo se ha avuto un ruolo causale determinante nella crisi matrimoniale.
La pronuncia ribadisce quindi un principio fondamentale: l’addebito non discende da un mero dato formale, ma richiede un’analisi sostanziale dei comportamenti e delle dinamiche familiari. La valutazione deve essere contestualizzata, considerando la condotta complessiva dei coniugi e verificando l’effettiva incidenza dei comportamenti sulla rottura del rapporto.
Nel caso specifico, la Cassazione conferma che l’allontanamento della moglie non ha avuto efficacia causale sulla crisi coniugale, escludendo quindi l’addebito nei suoi confronti. Viceversa, ribadisce che la crisi matrimoniale è stata determinata dal comportamento del marito tra il 2012 e il 2014, con condotte che hanno oggettivamente reso intollerabile la convivenza.
Scarica l’Ordinanza della Corte di Cassazione sez. Prima Civile n. 2007 del 28/01/2025: Corte di Cassazione Ordinanza n. 2007 del 2025
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