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Diffamazione aggravata sui social network.

La diffamazione può essere commesso a mezzo di internet, sussistendo, in tal caso, l’ipotesi aggravata di cui al terzo comma della norma incriminatrice (art. 595 comma terzo del Codice Penale), dovendosi presumere la ricorrenza del requisito della comunicazione con più persone, essendo per sua natura destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti. La bacheca di Facebook è paragonabile ad un mezzo di stampa pertanto si potrebbe incappare nel reato di diffamazione aggravata. La pubblicizzazione e la diffusione dei commenti su Facebook, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dall’art. 595 c.p.
Pertanto sfogarsi su Facebook è diffamazione aggravata.
(Sentenza n. 8328/2016 emessa dalla Corte di Cassazione il 1 marzo 2016).

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