La Corte di Cassazione ha confermato la condanna ad un proprietario di copisteria alla pena di mesi quattro di reclusione ed € 1.500,00 di multa, oltre alle pene accessorie di legge per il reato di cui all’art. 171 ter lett. B) della L. 633/41 che punisce chi “abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati”.
Alla asserita applicabilità dell’art. 68 della L. 633/41 invocata dalla difesa, è costante l’orientamento di questa Corte Suprema secondo il quale la riproduzione di singole opere o brani di opere dell’ingegno effettuata mediante fotocopie è consentita solo se limitata al 15% di ogni volume, se sia corrisposto un compenso forfettario a favore degli aventi diritto e se effettuata per uso personale: nel caso in esame è da escludere che si trattasse di fotocopie per uso personale, versandosi, invece, in una ipotesi di attività commerciale con scopi di lucro.
Corte di Cassazione Terza Sezione Penale sentenza n. 9209/2016
Link della sentenza:  http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=.%2F20160308%2Fsnpen%40s30%40a2016%40n09209%40tS.clean.pdf

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