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Diritto del lavoro: legittimo il licenziamento di colui che utilizza i permessi sindacali per finalità personali

Con una recente ordinanza la Corte di Cassazione ha ritenuto non giustificabile il comportamento del lavoratore che aveva utilizzato il permesso sindacale, richiesto ai sensi dell’articolo 30 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), per finalità estranee dalla partecipazione a riunioni degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all’articolo 19 della Legge n. 300/1970.

Aver usufruito di un giorno di permesso sindacale per destinarlo invece ad attività personali non riconducibili alla funzione per cui il permesso era stato individuato integra gli estremi di un inadempimento disciplinare sanzionabile con il licenziamento perché integra gli estremi dell’abuso del diritto e non può essere pertanto ricondotto nei ranghi di un’assenza ingiustificata del contratto collettivo che ne prevede una mera sanzione conservativa. La condotta del dipendente in termini di abuso del diritto appare coerente con l’accertamento della concreta vicenda, venendo in rilievo non la mera assenza dal lavoro, ma un comportamento del dipendente connotato da un “quid pluris” (qualcosa di più) rappresentato dalla utilizzazione del permesso sindacale per finalità diverse da quelle istituzionali.

La Cassazione con l’Ordinanza n. 26198 del 6 settembre 2022 ha rigetta il ricorso del l’ex-dipendente che ha usufruito del permesso sindacale per motivi personali.

Scarica l’Ordinanza n. 26198 del 6 settembre 2022 della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro Civile: Corte di Cazssazione Ordinanza n. 26918 del 2022 permessi sindacali

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