Nell’ipotesi in cui risulti accertata l’inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca giudiziale e la normale prudenza del creditore nel procedere all’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, è configurabile in capo al suddetto creditore la responsabilità ex art. 96, secondo comma c.p.c., quando non ha usato la normale diligenza nell’iscrivere ipoteca sui beni per un valore proporzionato rispetto al credito garantito, secondo i parametri individuati nella legge (art. 2875 e 2876 c.c), così ponendo in essere, mediante l’eccedenza del valore dei beni rispetto alla cautela, un abuso del diritto della garanzia patrimoniale in danno del debitore. Il comportamento del creditore è imprudente quando si supera il valore del credito di un terzo, così da generare un abuso nell’esercizio della garanzia patrimoniale.
Pertanto il creditore che iscrive un’ipoteca su un immobile del debitore e, successivamente, il credito alla base di tale iscrizione venga annullato dal giudice (perché illegittimo), il proprietario del bene ha diritto a un risarcimento del danno tutte le volte in cui l’ipoteca supera di un terzo il valore dell’immobile stesso. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 6533/2016)

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