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Diritto militare – amministrativo: caso di quando si annulla la nota caratteristica abbassata rispetto alla precedente

Nel mese di aprile 2019, il Consiglio di Stato si è espresso su un ricorso di un Ufficiale Superiore dell’Esercito a cui erano state abbassate le note caratteristiche (nel particolare una scheda valutativa), non riportando la valutazione apicale (eccellente), ma quella inferiore (superiore alla media), in contraddizione con la valutazione che invece aveva caratterizzato l’ufficiale nel periodo precedente che lo vedeva eccellente.

Rimane chiaro che vi è assoluta autonomia di ciascuna valutazione caratteristica formulata nei confronti di militari.

Se da un lato le valutazioni relative ai periodi precedenti con qualifica di eccellente non possono costituire garanzia dell’assegnazione di corrispondente qualifica finale per i periodi di valutazione successivi e, pertanto, non costituisce, di per sé, sintomo di eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà l’attribuzione della diversa valutazione caratteristica finale appena inferiore di «superiore alla media» per il periodo successivo.

È pure vero che la Giurisprudenza non è invece del tutto concorde per quanto riguarda l’onere di motivazione incombente sui valutatori nel caso di improvviso abbassamento della valutazione.

annullare documentazione caratteristica nelle forze armateNel caso all’esame, molteplici ragioni inducono il Collegio del Consiglio di Stato ad aderire all’orientamento da ultimo menzionato. In tal senso è innanzi tutto da notare che è il medesimo revisore a modificare in uno strettissimo lasso temporale il suo giudizio nei confronti dell’Ufficiale appellante, il cui rendimento passa in sostanza da eccellente a discreto: non può dunque ipotizzarsi che la diversa valutazione possa dipendere da un mutamento soggettivo della Autorità intervenuta nella redazione dei documenti.

In secondo luogo, per la verità, non si riscontra coerenza tra il nuovo giudizio finale e le voci interne che ebbero a subire appannamenti: in altri termini non si comprende come “l’insoddisfazione per la sede e gli incarichi assegnati” possa riflettersi negativamente su doti che – alla luce delle precedenti schede – risultano costituire lo stabile e consolidato bagaglio personale e professionale dell’Ufficiale.

Pertanto il Consiglio di Stato, per quanto sopra indicato, con la sentenza 2674 del 2019 annulla il documento caratteristico perché contraddittorio e sostanzialmente immotivato, condannando il Ministero della Difesa al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio.

 

Scarica in pdf la sentenza del Consiglio di Stato n. 02674 del 2019 Sezione Quarta: Consiglio di Stato sentenza 2674 del 2019

 

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