Smart Working senza accordo scritto: la Cassazione dice NO al licenziamento se il lavoratore dimostra l’autorizzazione
5 Luglio 2026
Apple e iCloud sotto la lente dell’AGCM: aperta un’indagine sull’interoperabilità dei servizi cloud ai sensi del Digital Markets Act
17 Luglio 2026
Mostra tutti

Collocamento paritario dei figli minori: la Cassazione dice basta agli automatismi

Con l’ordinanza n. 6078/2026, pubblicata il 17 marzo 2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affermato un principio destinato a incidere su migliaia di procedimenti di separazione e divorzio in corso e futuri: il giudice non può più disporre il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre facendo leva, da solo, sulla loro tenera età. Ogni decisione deve fondarsi su una valutazione concreta e individualizzata dell’interesse del minore.

Il principio affermato dalla Cassazione

Per anni la prassi di molti tribunali italiani si è orientata, quasi automaticamente, verso il collocamento prevalente dei figli piccoli presso la madre. Si tratta di un orientamento che non ha mai trovato un fondamento esplicito nel Codice Civile: l’art. 337-ter c.c., introdotto con la riforma del 2006, riconosce al minore il diritto a un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, senza alcuna preferenza di genere.

Con l’ordinanza n. 6078/2026 la Cassazione interviene proprio su questo scarto tra norma e prassi giudiziaria, cassando una decisione di merito che aveva disposto il collocamento prevalente materno di due figli minori motivando la scelta con riferimento alla loro età prescolare o consimile. Un dettaglio, emerso dagli atti, rende ancora più evidente la natura astratta di quel giudizio: i minori avevano già compiuto otto anni al momento della decisione di merito, età difficilmente riconducibile alla nozione di “tenera età”. Secondo la Suprema Corte, il giudice di merito aveva operato una valutazione astratta, ancorata alla sola età anagrafica, senza prestare alcuna attenzione alle modalità concrete con cui la relazione tra i minori e ciascun genitore si stava effettivamente svolgendo — un automatismo incompatibile con il principio del best interest of the child.

Cosa deve valutare il giudice: i criteri concreti

La pronuncia individua gli elementi che il giudice è tenuto ad accertare caso per caso, senza ricorrere a presunzioni astratte legate al genere del genitore:

  • la capacità genitoriale di ciascun genitore;
  • l’organizzazione di vita proposta e la disponibilità effettiva in termini di tempo e presenza;
  • la qualità della relazione affettiva già esistente tra il figlio e ciascun genitore;
  • la stabilità e la continuità dell’ambiente di vita offerto al minore.

Non è sufficiente affermare che la madre sia il genitore “naturalmente” più idoneo: occorre dimostrarlo con elementi concreti. Allo stesso modo, il genitore che chiede il collocamento paritario deve fornire prova della propria effettiva capacità di gestione della quotidianità del figlio, ad esempio attraverso la disponibilità di un’abitazione adeguata, un’organizzazione lavorativa compatibile con la cura del minore e una rete di supporto familiare o logistico.

Un profilo processuale rilevante: quando i provvedimenti provvisori sono ricorribili in Cassazione

L’ordinanza offre anche un chiarimento procedurale di interesse pratico per chi è parte di un giudizio di separazione o divorzio ancora nella fase istruttoria. La Cassazione ribadisce infatti che, a seguito della riforma introdotta con il d.lgs. n. 149/2022, la decisione assunta in sede di reclamo contro i provvedimenti temporanei e urgenti adottati all’esito dell’udienza di comparizione è impugnabile in Cassazione quando comporti una sostanziale modifica dell’affidamento o della collocazione dei minori.

Non è quindi necessario attendere la sentenza definitiva di separazione o divorzio per contestare in sede di legittimità un provvedimento provvisorio che alteri in modo significativo il rapporto tra un genitore e i figli. Si tratta di un principio già affermato in precedenti pronunce della stessa Corte e qui espressamente confermato.

Il diritto del figlio, non il diritto del genitore

Un aspetto centrale dell’ordinanza riguarda l’impostazione concettuale adottata dalla Corte: non viene affermato un “diritto del padre” al collocamento paritario, bensì il diritto del figlio a crescere mantenendo un rapporto significativo con entrambi i genitori, salvo che circostanze concrete non lo sconsiglino.

Ne consegue che il genitore che richiede tempi paritetici non fa valere una posizione soggettiva propria, ma chiede al giudice di verificare se la soluzione più equilibrata per il minore sia effettivamente praticabile. Simmetricamente, il giudice ha l’obbligo di motivare in modo puntuale qualunque scelta che si discosti dalla parità dei tempi.

Affidamento condiviso e collocamento: due piani distinti

La pronuncia offre l’occasione per ribadire una distinzione spesso poco chiara ai non addetti ai lavori:

  • l’affidamento condiviso riguarda l’esercizio della responsabilità genitoriale, che resta sempre in capo a entrambi i genitori, salvi casi eccezionali;
  • il collocamento individua invece il genitore presso cui il minore vive in via prevalente, o la modalità con cui i tempi vengono suddivisi tra i due.

Anche in presenza di affidamento condiviso, quindi, la scelta relativa al collocamento non può essere guidata da criteri automatici, ma richiede sempre una valutazione concreta e una motivazione puntuale da parte del giudice.

Il contesto scientifico: cosa dice la ricerca sulla bigenitorialità

La posizione assunta dalla Cassazione trova conferma anche nella letteratura scientifica internazionale in materia di sviluppo del minore. Numerosi studi longitudinali hanno evidenziato come i bambini, inclusi quelli in età prescolare, traggano beneficio da un contatto sostanziale con entrambi i genitori, quando questi non sono in conflitto grave e sono fisicamente accessibili.

Le rassegne sistematiche condotte negli ultimi anni indicano che i minori cresciuti in regime di affidamento fisico condiviso mostrano, in media, migliori risultati rispetto a quelli con collocamento esclusivo su più dimensioni: benessere emotivo, rendimento scolastico, relazioni sociali e autostima, indipendentemente dal livello di conflittualità tra i genitori, purché quest’ultima resti entro soglie non traumatiche.

Va inoltre superata la cosiddetta “tender years doctrine”, elaborata nel diritto anglosassone dell’Ottocento sull’assunto che i bambini piccoli avessero un bisogno insostituibile della sola figura materna. La ricerca contemporanea ha ampiamente ridimensionato questo assunto, documentando come i padri siano in grado di svolgere in modo pienamente equivalente le funzioni di cura primaria, sviluppando con il figlio un legame di attaccamento che matura nello stesso arco temporale di quello materno.

È bene precisare che la letteratura distingue nettamente tra conflittualità intensa e cronica — che può effettivamente sconsigliare il collocamento paritario — e conflittualità moderata o fisiologica, che non rappresenta di per sé un ostacolo alla parità dei tempi.

Implicazioni pratiche per chi affronta una separazione

Il principio affermato dalla Cassazione produce ricadute operative concrete:

  • rafforza la posizione del genitore che richiede tempi paritetici, in particolare quella del padre;
  • impone ai giudici di merito una motivazione più rigorosa e individualizzata delle decisioni sul collocamento;
  • valorizza il ruolo della prova documentale e testimoniale relativa alle effettive capacità genitoriali.

Per chi desidera ottenere tempi paritetici con i propri figli, diventa oggi più che mai necessario costruire un quadro probatorio solido, che dimostri non solo la volontà ma la capacità concreta di essere genitore presente nella quotidianità. Per chi invece intende sostenere le ragioni di un collocamento prevalente, la pronuncia non esclude questa possibilità, ma impone che sia fondata su elementi reali e documentati, e non su presunzioni legate al genere.

I precedenti richiamati dalla Corte

L’ordinanza n. 6078/2026 non è una pronuncia isolata, ma si inserisce in un orientamento già tracciato dalla stessa Prima Sezione Civile. Nel motivare la decisione, la Corte richiama in particolare il principio secondo cui il giudizio sulla capacità genitoriale deve fondarsi su elementi concreti relativi alle modalità con cui ciascun genitore ha svolto in passato il proprio ruolo, e non su valutazioni astratte legate alla personalità presunta del genitore (Cass., Sez. 1, ord. n. 21425/2022). Vengono inoltre richiamate le pronunce n. 1486/2025 e n. 4110/2026, che avevano già ribadito il medesimo principio in tema di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso provvedimenti provvisori in materia di affidamento.

Domande frequenti

La Cassazione ha eliminato il collocamento prevalente presso un solo genitore?

No. L’ordinanza n. 6078/2026 non impone il collocamento paritario come regola automatica, ma esclude che la scelta — in un senso o nell’altro — possa fondarsi su presunzioni legate al genere o alla tenera età del figlio. Ogni decisione va motivata caso per caso.

Cosa cambia rispetto al passato per i padri separati?

La pronuncia rafforza la posizione del genitore che richiede tempi paritetici, chiarendo che il giudice deve valutare concretamente le capacità genitoriali di entrambi, senza presunzioni di inadeguatezza legate al ruolo.

Affidamento condiviso e collocamento paritario sono la stessa cosa?

No. L’affidamento condiviso riguarda l’esercizio della responsabilità genitoriale; il collocamento riguarda invece dove e con quale ripartizione dei tempi il minore vive in concreto. Sono due piani distinti, entrambi soggetti al medesimo criterio dell’interesse del minore.

Quali prove servono per ottenere il collocamento paritario?

Occorre dimostrare elementi concreti: disponibilità di un’abitazione adeguata, un’organizzazione lavorativa compatibile con la cura quotidiana del figlio, una rete di supporto familiare o logistico e la continuità della presenza nella vita del minore anche prima della separazione.

Conclusioni

L’ordinanza n. 6078/2026 segna un passaggio significativo nell’evoluzione del diritto di famiglia italiano: il collocamento del figlio minore deve essere il frutto di una valutazione concreta, individualizzata e neutrale rispetto al genere dei genitori, orientata esclusivamente al superiore interesse del minore. Una tendenza coerente, peraltro, con le indicazioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che in più occasioni ha richiamato l’Italia sul rischio di prassi giudiziarie discriminatorie nei confronti dei padri.

Chi sta affrontando una separazione con figli minori, o intende far valere le proprie ragioni in un procedimento di modifica delle condizioni già stabilite, può trovare in questo nuovo orientamento argomenti concreti a sostegno della propria posizione, a condizione che vengano supportati da un quadro probatorio adeguato.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non costituiscono consulenza legale.

Stai affrontando una separazione e ci sono figli minori coinvolti? Lo Studio Legale MOLEGALE offre una consulenza dedicata per costruire la strategia più adatta alla tua situazione. Contattaci per una valutazione del tuo caso specifico e richiedi un appuntamento inviando un’e-mail 📧 a segreteria@molegale.it, o scrivendo nella sezione contatti a https://www.molegale.it/contatti/  

Puoi anche contattare la segreteria dello studio al seguente numero telefonico 0573.20294 o al 338.6008414 (anche un messaggio WhatsApp al cellulare).

Visiona ‘Ordinanza della Corte di Cassazione sez. Civile n. 6078 del 2026: Cassazione Ordinanza n. 6078 del 2026

Clicca qui per visionare la infografica dell’articolo.

Comments are closed.

Translate »