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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28/6/2016 il licenziamento disciplinare disposto con il decreto legislativo n. 116 del 20 giugno 2016, recante modifiche all’articolo 55-quater del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
Il decreto indica che costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità’ fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministrazione presso la quale il dipendente presta attività’ lavorativa circa il rispetto dell’orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta (art. 1 bis). La falsa attestazione della presenza in
servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all’assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato. Pertanto si applica la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso in caso di falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente. Il decreto prevede anche la tempistica in cui si deve sviluppare tutto il procedimento disciplinare, le responsabilità dei dirigenti e il danno d’immagine che la Procura della Corte dei Conti dovrà quantificare.
Link del decreto legge n.116 del 2016: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-28&atto.codiceRedazionale=16G00127&elenco30giorni=false

 

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