La recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 26927 del 17 ottobre 2024 offre importanti chiarimenti in merito alla possibilità per il singolo datore di lavoro di recedere unilateralmente dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). La pronuncia si inserisce in un consolidato orientamento giurisprudenziale che merita di essere approfondito per le sue rilevanti implicazioni pratiche nel rapporto tra datori di lavoro e dipendenti.
Il principio affermato dalla Suprema Corte
La Cassazione ha ribadito che, nell’ambito del contratto collettivo di lavoro, la possibilità di disdetta è prerogativa esclusiva delle parti stipulanti, ovvero delle associazioni sindacali e datoriali. Di conseguenza, al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal CCNL.
Motivazioni e limiti al recesso unilaterale
Secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte, il recesso unilaterale non può essere giustificato nemmeno facendo appello all’eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, prevista dall’articolo 1467 del Codice Civile, anche qualora l’azienda stia attraversando un periodo di difficoltà economica.
L’unica eccezione a questo principio riguarda i contratti aziendali stipulati direttamente dal singolo datore di lavoro con i sindacati locali dei lavoratori, rispetto ai quali la disdetta unilaterale risulta ammissibile.
Le clausole di ultrattività e la natura del termine di durata
Un aspetto particolarmente rilevante dell’ordinanza n. 26947 del 17 ottobre 2024 riguarda la qualificazione delle clausole di ultrattività presenti nei contratti collettivi. Tali clausole, che prevedono la perdurante vigenza del contratto fino alla nuova stipulazione, devono essere considerate come termine di durata e non come condizione risolutiva.
Il termine, benchè incerto nel “quando” ma non nell'”an debeatur”, è chiaramente individuato in relazione all’evento futuro e certo della stipulazione del nuovo contratto collettivo.
Conseguenze pratiche del principio giurisprudenziale
Dalla qualificazione della clausola di ultrattività come termine di durata discendono importanti conseguenze:
- Il singolo datore di lavoro non può recedere unilateralmente dal contratto collettivo prima della sua scadenza, poichè il diritto di recesso è riservato esclusivamente alle parti stipulanti.
- Il recesso dall’associazione datoriale firmataria non fa venire meno l’obbligo di applicare il CCNL in corso fino alla sua naturale scadenza.
- La prolungata e costante applicazione del CCNL anche dopo il suo rinnovo costituisce comportamento concludente idoneo a vincolare il datore di lavoro all’applicazione del nuovo contratto collettivo, nonostante l’eventuale recesso dall’associazione datoriale stipulante.
- L’esistenza di un diverso CCNL con ambito applicativo parzialmente coincidente non legittima il datore di lavoro a sostituire unilateralmente il CCNL applicato, anche qualora il nuovo contratto sia stato sottoscritto dalla medesima organizzazione sindacale cui aderiscono i lavoratori, a meno che non sia espressamente prevista la finalità di sostituirsi con effetto estintivo al precedente CCNL o di modificarne il contenuto.
- E’ irrilevante che il diverso CCNL abbia un ambito applicativo pi√π ristretto e maggiormente rispondente all’attività esercitata dal datore di lavoro, dovendo prevalere il principio della vincolatività del contratto collettivo implicitamente recepito attraverso la sua costante e prolungata applicazione.
Conclusioni
La pronuncia della Cassazione conferma un orientamento ormai consolidato che tutela la stabilità dei rapporti di lavoro e l’affidamento dei lavoratori nei confronti delle condizioni contrattuali collettivamente negoziate.
Il principio secondo cui il singolo datore di lavoro non può recedere unilateralmente dal CCNL, neppure in presenza di difficoltà economiche, rappresenta un importante bilanciamento tra le esigenze imprenditoriali e la tutela dei diritti dei lavoratori, preservando il valore della contrattazione collettiva come strumento di regolazione equilibrata dei rapporti di lavoro.
I datori di lavoro dovranno pertanto prestare particolare attenzione nel valutare le conseguenze della propria adesione a un determinato CCNL, considerando che tale scelta comporta vincoli duraturi che non possono essere unilateralmente superati, se non nei limiti e con le modalità stabilite dalle parti collettive.
Scarica ora l’Ordinanza n. 26927 della Corte di Cassazione del 17 ottobre 2024: Corte di Cassazione Ordinanza n. 26927 del 2024
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