Arrestato funzionario che sfruttava i server statali per effettuare Mining di criptovalute
2 Marzo 2020
Voli aerei – indennizzo per il ritardo del volo e anche per il ritardo di quello sostitutivo
16 Marzo 2020
Mostra tutti

Incidente sui luoghi di lavoro: responsabilità del datore di lavoro e del lavoratore nei lavori in quota

Di recente la Corte di Cassazione – Sez. Lavoro, con ordinanza n. 3282 dell’11 febbraio 2020, ha escluso qualsiasi responsabilità del datore di lavoro in occasione di un infortunio del dipendente che, nonostante l’adeguata formazione ricevuta attraverso i corsi di sicurezza ed i continui inviti a rispettare le norme in materia di sicurezza, abbia omesso di allacciarsi la cintura anticaduta al cestello (caso di un impiegato che effettuava lavorazioni in quota, ed era caduto da un ponte mobile).

La Corte di merito rimarcava che il lavoratore era stato reso edotto adeguatamente sull’uso della cintura anticaduta e del relativo moschettone, oltre che sul rischio specifico di caduta dall’alto connesso al mancato uso degli stessi DPI; pertanto il lavoratore dipendente era di fatto a conoscenza delle misure di protezione antinfortunistiche.

La Corte aggiunge che una sorveglianza ininterrotta o la costante presenza fisica del controllore accanto al lavoratore, può anche sostanziarsi in una vigilanza generica, seppure continua ed efficace, intesa ad assicurare nei limiti dell’umana efficienza, che i lavoratori seguano le disposizioni di sicurezza impartite ed utilizzino gli strumenti di protezione prescritti (vedi Cass. 26/11/1994 n.10066). In tale prospettiva la Corte ha anche rimarcato come l’obbligo di controllo del datore di lavoro non può essere tale da far configurare una sorveglianza continua del lavoratore, non potendo essere richiesto al titolare della posizione di garanzia una persistente attività di costante verifica dell’utilizzo dello strumento di sicurezza; era emerso infatti che il ricorrente in occasione dell’infortunio, nonostante indossasse la cintura a disposizione, avesse omesso di agganciarla al cestello, riuscendo ad eludere il controllo del responsabile per la sicurezza che in quel momento era presente e stava lavorando a terra.

incidente nei luoghi di lavoro responsabilità del datore di lavoro e del lavoratoreNel contesto descritto di puntuale assolvimento da parte datoriale; di tutti gli obblighi previsti dalla legge, la condotta del lavoratore aveva assunto il carattere dell’assoluta imprevedibilità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sì da porsi quale causa esclusiva dell’evento.

In conclusione, per quanto sopra indicato, la Corte sottolinea come il datore non possa ritenersi responsabile a fronte di comportamenti imprevedibili del proprio dipendente.

Scarica l’ordinanza della Corte di Cassazione, n. 3282 del 2020 : http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20200211/snciv@sL0@a2020@n03282@tO.clean.pdf

 

Lo studio legale MOLEGALE esegue assistenza legale sul diritto del lavoro e su tutte le tematiche ad esso collegate (diritti del lavoratore, tutela legale del datore di lavoro, supporto legale negli incidenti sui luoghi di lavoro, demansionamento, regolarizzazione del lavoro in nero, ecc). Se vuoi assistenza legale puoi proporci il tuo caso scrivendo nella seguente pagina: https://www.molegale.it/contatti/

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Translate »