Recentemente la Corte di Cassazione ha dichiarato che il principio di bigenitorialità non può comportare la effettualità e la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori, escludendo così anche quelle spese che si dimostrino non voluttuarie e corrispondenti all’interesse del figlio beneficiario del diritto al mantenimento (quali quelle conseguenti alla scelta dell’università più adatt
a agli studi universitari del figlio) sempre che le stesse non siano incompatibili con le condizioni economiche dei genitori. Inoltre la Corte ha dichiarato che non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro coniuge, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione di maggiore interesse per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Pertanto le spese straordinarie per i figli, nel caso di genitori divorziati e/o separati, vanno sostenute anche se non sono condivise. (Corte di Cassazione con la sentenza 12013 del 2016 della sesta sezione civile).